Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









T.U. 13/01/2006

Art. 180 (Disciplina regolamentare) (art. 15, d.lgs. 190/2002) 1 Il regolamento detta le norme di esecuzione e di attuazione del presente capo nelle materie di legislazione esclusiva statale. 2 Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Relazione all’articolo 180 La norma è stata formulata tenendo conto della declaratoria di incostituzionalità relativa alla precedente formulazione e del sopravvenuto d.lgs. n. 189 del 2005 che ha disciplinato molte materie in precedenza affidate al regolamento.

Art. 181 (Norme di coordinamento) (art. 16, d.lgs. 190/2002) 1 Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia. 2 Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente capo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La società Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo. Relazione all’articolo 181 Il presente articolo codifica l’art. 16 del d.lgs. 190/2002 con i necessari adattamenti. Sezione II - Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere

Art. 182 (Campo di applicazione) (art. 17, d.lgs. 190/2002) 1 La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997. 2 Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale. 3 Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga. 4 Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165. 5 La autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presup- posti e procedimento. Relazione all’articolo 182 Il presente articolo codifica l’art. 17 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti: comma 2, recepimento modifica di cui all’art. 24, comma 11, L. 62/2005.

Art. 183 (Procedure) (art. 18, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005) 1 L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379. 2 Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico di cui all’allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato. 3 Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 5 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per le opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 184.

6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Relazione all’articolo 183 Il presente articolo codifica l’art. 18 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti. Si è tenuto conto della novella recata dall’art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005.

Art. 184 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale) (art. 19, d.lgs. 190/2002) 1 La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. 2 Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria. 3 La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato. Relazione all’articolo 184 Il presente articolo codifica l’art. 15 del D.Lgs 190/2002 con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, D.L. 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 gennaio 2004, n. 5.

Art. 185 (Compiti della commissione speciale VIA) (art. 20, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189 del 2005) 1 La commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valuta- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. zione dell'impatto ambientale. 2 Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni. 3 Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

 

Pagina 55/75 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional